IL RETTORE
  Veduto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;
  Veduto il regio  decreto-legge 20 giugno 1935,  n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652  e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
  Veduto il decreto ministeriale 5 maggio 1997;
  Veduto il decreto del Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1995
relativo all'aprovazione del piano  di sviluppo delle universita' per
il triennio 1996-98;
  Veduto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;
  Vedute  le  proposte  di  modifica dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termime triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il  parere favorevole del Consiglio  universitario nazionale
in data 24 settembre 1997;
  Veduto che lo statuto di  autonomia dell'Universita' degli studi di
Pavia,  emanato   con  decreto  rettorale  del   12  settembre  1996,
pubblicato sul supplemento ordinario  n. 158 della Gazzetta Ufficiale
n. 224 del 24 settembre  1996, non contiene gli ordinamenti didattici
e che  il loro inserimento  e' previsto nel regolamento  didattico di
Ateneo;
  Considerato che  nelle more  dell'approvazione e di  emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei  corsi  di  laurea, di  diploma  e  delle scuole  di
specializzazione  vengono operate  sul  vecchio  statuto, emanato  ai
sensi dell'art. 17 del testo unico  piu' sopra citato e approvato con
regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto
13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;
  Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
statuto contenente gli ordinamenti didattici  dei corsi di laurea, di
diploma e delle scuole di specializzazione;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di  Pavia  approvato  e
modificato con  i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo l'art. 619 del vigente testo dello statuto, al titolo XV e con
scorrimento automatico  degli articoli successivi, viene  inserita la
scuola  di   specializzazione  in  nefrologia  secondo   il  seguente
articolato:
                               Art. 1.
             Istituzione, finalita', titolo conseguibile
  1.1.  E'  istituita la  scuola  di  specializzazione in  nefrologia
presso l'Universita' degli studi di Pavia, prima facolta' di medicina
e chirurgia,  con sede amministrativa  presso la sezione  di medicina
interna e nefrologia  del dipartimento di medicina  interna e terapia
medica.  Il  corpo docente  della  Scuola  deve prevedere  almeno  un
professore  universitario di  nefrologia. La  direzione della  Scuola
spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo o fuori
ruolo, di prima o, in mancanza, di seconda fascia.
  1.2.  La scuola  ha lo  scopo  di formare  specialisti nel  settore
professionale  della nefrologia,  comprensiva degli  aspetti connessi
alla terapia sostitutiva della funzione renale.
  1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.
  1.4. Conseguito il titolo  di specialista, e' possibile frequentare
la scuola  per un  ulteriore anno  di perfezionamento,  indirizzato a
settori subspecialistici.